IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1989, n. 261, che aumenta il ruolo organico della magistratura di cinquecentocinquanta unita'; Esaminate le esigenze degli uffici giudiziari determinate dall'attuazione del nuovo codice di procedura penale; Sentito il Consiglio superiore della magistratura che ha espresso il proprio parere nella seduta del 20 luglio 1989; Ritenuto di condividere detto parere per le procedure della Repubblica presso i tribunali, per le preture circondariali e la pretura di Caserta; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 232 del 1988, occorre provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, all'aumento delle piante organiche dei magistrati, attingendo al contingente in aumento di cinquecentocinquanta unita'; Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1989 sono state ripartite tra gli uffici giudiziari trecentodiciannove unita' e che, pertanto, occorre distribuire le residue duecentotrentuno unita'; Considerato, con riferimento alle osservazioni contenute nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, che sia per le corti di appello e per le procedure generali presso le corti di appello, sia per i tribunali si potra' successivamente provvedere ad integrare le relative piante organiche mediante la distribuzione di tutte o di parte delle centocinque unita' portate in aumento, per l'anno 1990, dalla legge 3 febbraio 1989, n. 32, alla luce delle rispettive esigenze quali emergeranno a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; Ritenuto, tuttavia, in relazione ad alcune corti di appello e procure generali della Repubblica presso le corti di appello, di provvedere ai potenziamenti di organico per le esigenze determinate dal nuovo codice di procedura penale, in considerazione dell'aumentato carico di lavoro derivato a tali uffici dalla modifica delle competenze di cui alla legge 31 luglio 1984, n. 400; Ritenuto, altresi', in relazione ai tribunali ordinari, di potenziare quegli uffici i cui organici risultano sottodimensionati rispetto ai carichi di lavoro; Ritenuto, infine, in relazione agli uffici di sorveglianza, di provvedere nei confronti di quelli che presentano particolari esigenze, riferite alla popolazione carceraria; Viste le tabelle A, B, e C, e successive variazioni, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1989, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero, addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture circondariali ed alla pretura di Caserta; Vista la tabella A, e successive variazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, relativa alle piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di sorveglianza; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta: Le tabelle A, B, e C, e successive variazioni, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1989, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture circondariali ed alla pretura di Caserta, e la tabella A, e successive variazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1986, n. 977, relativa ai magistrati addetti agli uffici di sorveglianza, sono modificate in aumento, per la parte concernente gli uffici elencati nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente. Dato a Roma, addi' 9 settembre 1989 COSSIGA VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 ottobre 1989 Registro n. 48 Giustizia, foglio n. 341